Art. 151.
(Misure di prevenzione e protezione).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione di cui all'articolo 149.
      2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 150, quando sono superati i valori di azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche od organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare:

          a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

          b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei princìpi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

          c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

          d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;

          e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

 

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          f) adeguate informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

          g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

          h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

          i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

      3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.